Statuto in vigore dal 18/10/14 al 11/04/15
Articolo 1 - Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “Senza Fili, Senza Confini”, detta anche “Senza Fili” o “Senza Confini”.
Articolo 2 - Sede
La sede dell’Associazione è in Verrua Savoia (TO), 10020, Località Rocca, presso la Fortezza di Verrua Savoia. In futuro potrà istituire sedi secondarie, filiali o anche semplici recapiti in ogni altro luogo, anche all’estero.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Principi e Scopi
L’Associazione ha per scopo la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di Internet come strumento di promozione e tutela delle identità culturali dei propri associati, attraverso la realizzazione e/o il mantenimento di collegamenti digitali a larga banda per tutti i propri associati, la loro alfabetizzazione digitale, il loro aggiornamento continuativo alla tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni. In particolare l’Associazione svolge le seguenti attività: 1. l’Associazione sostiene la ricerca scientifica per il superamento del divario digitale; 2. l’Associazione mantiene e gestisce reti a banda larga per l’intercollegamento dei propri associati, garantendo loro possibilità di connessione quando si trovino presso le proprie abitazioni o le abitazioni di loro consociati; 3. per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può costruire autonomamente reti mediante tecnologia appropriata; 4. sempre per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può convenzionarsi con aziende e/o enti pubblici per assumere la gestione di reti esistenti, solo qualora quelle reti non siano finalizzate a servizi continuativi di natura commerciale; 5. l’Associazione utilizza le reti che gestisce per far accedere i propri associati ad Internet in modo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni normative, legislative e tecniche; 6. l’Associazione organizza corsi, seminari, convegni, dibattiti, approfondimenti per fornire ai propri associati gli strumenti per una corretta scelta e utilizzo dei sistemi informatici e di comunicazione, per un efficiente utilizzo di Internet e degli strumenti digitali ad esso collegati; 7. l’Associazione svolge ogni altra attività connessa con i propri principi e scopi istituzionali.
Articolo 5 - Natura dell’Associazione
L’Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le proprie attività istituzionali alla promozione e realizzazione delle proprie finalità. L’Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle stesse finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i Soci, anche in forma indiretta. Nell’ambito dei propri scopi sociali, l’Associazione può autofinanziarsi, oltre che attraverso la raccolta delle quote associative, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, o accordi di ogni genere con enti pubblici e privati, ricevere dagli stessi contributi, sovvenzioni, o donazioni di qualsiasi natura e organizzare autonomamente o per conto altrui manifestazioni, convegni, conferenze scientifiche, corsi, dibattiti, mostre, rassegne ed eventi di altro tipo in ambito locale, nazionale o internazionale. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri associati, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I Soci esperti e competenti tengono corsi di aggiornamento per i propri consociati e li assistono nella configurazione di apparati informatici. Qualora necessario, e in base ad una specifica disponibilità da accordarsi per iscritto, i Soci concedono all’Associazione l’utilizzo di propri locali o spazi per la costruzione o estensione delle reti a larga banda gestite dall’Associazione. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi comunque della collaborazione di individui, associati o meno, anche a titolo oneroso, mediante assunzione di lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo. L’Associazione può disporre di propri conti correnti presso istituti bancari e intraprendere rapporti con banche, poste, istituti finanziari e simili, per la gestione di conti correnti normali o telematici, fidi, etc. L'Associazione può svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla legge. Se necessario, o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, può aprire, anche delegando un incaricato, oltre al codice fiscale, anche una partita iva. L'Associazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale e/o di settore, in armonia con i propri scopi sociali e può comunque assumere partecipazioni, ammesse dalla legge, in altri organismi.
Articolo 6 - Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessati all’attività della stessa. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal giorno di inizio dell’esercizio corrente, se l’accettazione avviene almeno 6 mesi prima della fine dello stesso esercizio, o dalla data corrispondente a 6 mesi prima della fine dell’esercizio corrente, se accolta oltre quella data. L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa, rinnovata annualmente. L’ammontare della quota di prima associazione e delle quote di rinnovo sono stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota di prima associazione deve essere versata entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda. Fino a che il versamento non sarà stato effettuato, il Socio non potrà usufruire dei servizi dell’Associazione. La quota di rinnovo deve essere versata entro e non oltre l’ultimo giorno dell’esercizio precedente. La qualifica di Socio si può perdere per i seguenti motivi: - per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell’anno; - per delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità; la decisione è appellabile entro 30 giorni all’Assemblea; è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario; - per ritardato pagamento dei contributi di rinnovo; qualora la quota di rinnovo non sia stata pagata entro i termini previsti dallo Statuto, il Socio dispone di ulteriori tre mesi per regolarizzare la propria posizione, ma fino a che non lo avrà fatto, non potrà usufruire dei servizi dell’Associazione; se trascorsi i tre mesi il pagamento non sarà stato ancora effettuato, il Socio decade secondo le procedure di legge; può riassociarsi, presentando domanda e versando però una quota di prima associazione. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Sono previste le seguenti categorie di Soci: - Fondatori - Ordinari - Promotori - Onorari I Soci Fondatori sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un’eventuale delibera di decadenza da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui sotto. I Soci Fondatori versano la quota di prima associazione contestualmente alla fondazione dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota di rinnovo. I Soci Ordinari sono enti o persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari aderiscono corrispondendo la relativa quota di prima associazione, sono tenuti al pagamento della quota di rinnovo ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci. Inoltre partecipano in modo attivo alle attività organizzative dell’Associazione. I Soci Promotori sono Soci Ordinari che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie aggiuntive e straordinarie, in misura almeno pari al 30% della quota ordinaria, sia per quanto riguarda la quota di prima associazione che le quote di rinnovo. I Soci Onorari sono enti o persone fisiche la cui aderenza all’Associazione sia stata espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. I Soci Onorari – e solo loro - non sono tenuti al pagamento della quota associativa; tuttavia usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci, incluso quello di partecipare all’Assemblea ed ivi esprimere il proprio voto. La nomina a Socio Onorario può essere proposta dall’Assemblea, ma deve essere accettata e sottoscritta dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Articolo 7 - Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Garanti; - il Presidente; - il Vicepresidente; - il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Collegio dei Garanti sono nominati dai Soci Fondatori alla costituzione dell’Associazione e la nomina è registrata nell’atto costitutivo. Tali cariche rimangono in vigore fino alla prima Assemblea dei Soci, da tenersi entro sei mesi dalla fondazione. A) Assemblea L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Ogni Socio è titolare di un voto. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 novembre per la programmazione delle attività dell’anno successivo, nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei Soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio per e-mail semplice indirizzata a tutti i Soci e con affissione nella sede sociale: l’avviso deve specificare gli argomenti all’ordine del giorno. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi soltanto ad altro Socio mediante e-mail inviata dal delegante al Consiglio Direttivo con in copia il delegato. Non è ammessa più di una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali della riunione dell’Assemblea sono redatti in apposito registro da un Socio designato dal Presidente o da chi per lui. All’Assemblea spettano le seguenti prerogative: - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; - eleggere o rinnovare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Garanti, scegliendoli tra i propri Soci Fondatori, Onorari, Promotori, o Ordinari; - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Garanti; - deliberare sullo scioglimento dell’Associazione (solo in seduta straordinaria); - deliberare sulle modifiche dello Statuto (solo in seduta straordinaria); - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Garanti. B) Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha il compito di: - deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; - fissare le quote di prima associazione ed i contributi associativi annuali di rinnovo, nonché la penale per i ritardati pagamenti; - procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci; - deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci; - deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o l’apertura di nuove sedi; - nominare i Soci Onorari; - inviare al Collegio dei Garanti, entro la conclusione dell’esercizio sociale, una relazione tecnica contenente i verbali di tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie convocate nel periodo corrispondente all’esercizio in corso. Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e due ulteriori membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di tutti i suoi consiglieri e sono presiedute dal Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente in apposito registro. Sono ammesse riunioni del Consiglio Direttivo in modalità telematica. C) Presidente Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. D) Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questo è impossibilitato a svolgere i propri compiti. Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente alle attività e responsabilità dello stesso. Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. E) Tesoriere Il Tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell’Associazione e di presentarlo all’Assemblea. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 anni e comunque sino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. F) Collegio dei Garanti Il Collegio dei Garanti è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo statuto. Al Collegio dei Garanti è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i Soci o tra l’Associazione ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno inappellabili. I membri del Collegio dei Garanti sono in numero di tre e sono nominati dall’Assemblea ordinaria tra i propri Soci. Durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio dei Garanti, lo stesso Collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.
Articolo 8 - Patrimonio e Entrate dell’Associazione
Il patrimonio è costituito da: - beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; - eventuali donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: - la quota di prima associazione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; - i contributi annui di rinnovo da versarsi secondo le modalità previste dallo statuto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; - eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative; - versamenti volontari degli associati; - altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.
Articolo 9 - Esercizi Sociali
Con l’eccezione del primo esercizio, l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio è fissato nell’Atto Costitutivo, può avere durata superiore a dodici mesi, ma non superiore a diciotto.
Articolo 10 - Scioglimento e Liquidazione
L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea dei Soci, riunita in seduta straordinaria, con maggioranza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità, oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all’art.3 del presente statuto, oppure al sostegno della ricerca scientifica per il superamento del divario digitale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 11 - Norme Transitorie
L’Associazione riconosce il valore tecnico e sociale della sperimentazione denominata “Verrua Senza Fili”, avviata nel 2010 dal comune di Verrua Savoia, dal Politecnico di Torino e dal Consorzio Top-Ix. A tutti gli sperimentatori accertati di “Verrua Senza Fili”, qualora questi aderiscano all’Associazione entro la conclusione del primo esercizio dalla fondazione della stessa, portando essi in dote all’Associazione un patrimonio di conoscenze ed esperienza, nonché gli apparati utilizzati durante la sperimentazione stessa, è concessa la riduzione della quota di prima associazione ad un valore non superiore alla quota di rinnovo, nonché la possibilità di riduzione della quota di rinnovo per i primi 5 anni, con decisione e valori fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.